Legge 20 giugno 1952, n. 645 Art. 6Aggravamento di pene
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall' art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 , o risultino condannati per collaborazionismo ancorche' amnistiati. ((Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa)) .