Legge 13 giugno 1952, n. 662 Art. 1
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Societa' per azioni Azienda Tabacchi italiani (A.T.I.) fino alla concorrenza di lire 525.000.000.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Societa' per azioni Azienda Tabacchi italiani (A.T.I.) fino alla concorrenza di lire 525.000.000.