Legge 27 maggio 1952, n. 643 Art. 2
La maggiore spesa annua di lire 475.000 derivante dalla attuazione della presente legge gravera' sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.