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Legge 24 maggio 1952, n. 610 · Legge 24 maggio 1952, n. 610 — Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi

Legge 24 maggio 1952, n. 610 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 l'ente e' sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell' articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi. ((4a))

--------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 22) che "Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa."