Legge 23 maggio 1952, n. 632 Art. 3
Nella prima applicazione della presente legge, il periodo di permanenza nel grado iniziale degli attuali vice direttore agronomo e segretario contabile economo viene fissato in anni cinque.
Nella prima applicazione della presente legge, il periodo di permanenza nel grado iniziale degli attuali vice direttore agronomo e segretario contabile economo viene fissato in anni cinque.