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Legge 23 maggio 1952, n. 623 · Legge 23 maggio 1952, n. 623 — Autorizzazione della spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno-inverno 1950-51 in varie regioni d'Italia

Legge 23 maggio 1952, n. 623 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne da' comunicazione al richiedente il contributo. I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati ed ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di contributo non ancora corrisposta. Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.