Legge 1 maggio 1952, n. 579 Art. 5
Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'ente, richiedendo, ove occorra, la assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma, quindi, l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni. Copie dei verbali di consegna e dell'inventario sono prontamente rimesse al Ministero dell'agricoltura o delle foreste.