Legge 23 aprile 1952, n. 476 Art. 11
Per la promozione a tenente dei sottotenenti in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), si applica la disposizione dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni. Qualora detti ufficiali provengano dai capitani o dai tenenti di complemento, conseguono la promozione a tenente nel ruolo del servizio permanente, con riserva di anzianita' assoluta e relativa, dopo un anno di anzianita' da sottotenente in servizio permanente.