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Legge 20 aprile 1952, n. 525 · Legge 20 aprile 1952, n. 525 — Autorizzazione al Fondo massa della guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza

Legge 20 aprile 1952, n. 525 Art. 2

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Per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo precedente e per le spese di primo impianto, arredamento ed organizzazione si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti, in ogni caso entro il limite di lire 250 milioni dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1950-51 e precedenti.