Legge 20 aprile 1952, n. 423 Art. 4
Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1950-51 sono portate in aumento nell'esercizio successivo. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI