Legge 20 aprile 1952, n. 423 Art. 1
E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per provvedere alla esecuzione di lavori urgenti di sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria del fiume Reno, salvo il recupero delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 , e successive modificazioni, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 . L'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma e' attribuita, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia.