Legge 20 aprile 1952, n. 422 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.