Legge 9 aprile 1952, n. 450 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1 gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione medesima.
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- Legge 9 aprile 1952, n. 450 Art. 9
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1 gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione medesima.