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Legge 8 aprile 1952, n. 212 · Legge 8 aprile 1952, n. 212 — Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Legge 8 aprile 1952, n. 212 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'importo dell'indennita' di carovita di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e' fissato nelle seguenti misure mensili lorde: lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti; lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. ((1))

------------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767 ha disposto (con l'art. 4) che "Gli importi dell'indennita' di carovita di lire 12.435, lire 13.130, lire 13.820 e lire 15.210 previsti nell' art. 5 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , sono elevati rispettivamente a lire 12.520, lire 13.260, lire 13.990 e lire 15.470." Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.