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Legge 8 aprile 1952, n. 212 · Legge 8 aprile 1952, n. 212 — Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Legge 8 aprile 1952, n. 212 Art. 22

In KraftAmtlicher Text

La nuova liquidazione prevista dai precedente articolo 21 si effettua: 1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente art. 20, nonche' gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge; 2) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221 ; 3) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo art. 25. Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione. Il pagamento degli arretrati e' invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.