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Legge 8 aprile 1952, n. 212 · Legge 8 aprile 1952, n. 212 — Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Legge 8 aprile 1952, n. 212 Art. 19

In KraftAmtlicher Text

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto-pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonche' le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, la assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130 , dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da con tratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento Conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell' art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 . Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attivita', con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente art. 18, per quanto attiene alla durata delle prestazioni. Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale e' ammesso a favore degli enti, istituti ed aziende suindicati - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato - per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli enti, istituti ed aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 18.