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Legge 4 aprile 1952, n. 218 · Legge 4 aprile 1952, n. 218 — Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Legge 4 aprile 1952, n. 218 Art. 30

TITOLO III Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennita' pari all'ammontare di una annualita' della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli.