Legge 4 aprile 1952, n. 218 Art. 27
TITOLO III Disposizioni transitorie e finali
L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in eta' superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attivita' retribuita alle dipendenze altrui. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338)) .