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Legge 4 aprile 1952, n. 218 · Legge 4 aprile 1952, n. 218 — Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Legge 4 aprile 1952, n. 218 Art. 27

TITOLO III Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

L'obbligo del versamento dei contributi dovuti per le forme di previdenza e di assistenza sociale obbligatorie previste dalla presente legge non cessa qualora il lavoratore, in eta' superiore ai 55 anni se donna e 60 anni se uomo, presti attivita' retribuita alle dipendenze altrui. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338)) .