Legge 4 aprile 1952, n. 218 Art. 19null
TITOLO II Adeguamento delle pensioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.