Legge 4 aprile 1952, n. 218 Art. 16
TITOLO II Adeguamento delle pensioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903)) .