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Legge 29 marzo 1952, n. 523 · Legge 29 marzo 1952, n. 523 — Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri

Legge 29 marzo 1952, n. 523 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti: a) titolo di studio; b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto; c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari; d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza. Per la valutazione dei titoli sopra indicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente: 15 punti per i titoli di cui alla lettera a); 25 punti per i titoli cui alla lettera b); 60 punti per i titoli di cui alla lettera c); 10 punti per i titoli di cui alla lettera d). Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei. Ogni componente della commissione giudicatrice puo' disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un quinto del punto massimo, stabilito per ciascuno dei titoli stessi. Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.