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Legge 27 marzo 1952, n. 348 · Legge 27 marzo 1952, n. 348 — Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali

Legge 27 marzo 1952, n. 348 Art. 2

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La corresponsione degli assegni familiari ed il pagamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori di cui ai comma primo dell'articolo precedente sono effettuati con le particolari modalita' previste dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 e successive modificazioni, del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239 v salvo quanto disposto nel successivo comma. Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denuncie di cui all' art. 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239 , in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonche' un elenco nominativo dei prestatori d'opera addetti alle lavorazioni di cui al citato primo comma dell'art. 1 con l'indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti. Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.