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Legge 23 marzo 1952, n. 207 · Legge 23 marzo 1952, n. 207 — Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra

Legge 23 marzo 1952, n. 207 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'art. 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonche' dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.