Legge 22 marzo 1952, n. 186 Art. 4
La spesa di cui all'art. 1 della presente legge fara' carico sul fondo di L. 3.200.000.000 stanziato nello stato di previsione del Ministero dei trasporti nell'esercizio finanziario 1948-49 in applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 508 .