Legge 19 marzo 1952, n. 189 Art. 5
La concessione d'importazione temporanea relativa ai filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti, gia' modificata con l' art. 3 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377 , convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1862 , e' modificata come appresso. "Filati di cotone greggi per essere ritorti, gasati, mercerizzati, imbianchiti, tinti, e filati di cotone imbianchiti per essere ritorti, gasati, mercerizzati, tinti".