Legge 14 marzo 1952, n. 158 · Legge 14 marzo 1952, n. 158 — Riordinamento del casellario giudiziale
Legge 14 marzo 1952, n. 158 Art. 4
Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'art. 1, e' esclusa la iscrizione.