Legge 14 marzo 1952, n. 128 Art. 6
Per le voci aumentate o comunque modificate per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10 , le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, vanno applicate sulla misura del tributo risultante dagli aumenti o dalle modificazioni stabiliti dalla predetta legge.