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Legge 14 marzo 1952, n. 128 · Legge 14 marzo 1952, n. 128 — Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative

Legge 14 marzo 1952, n. 128 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952. Le tasse, di cui all'art. 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'art. 8 della presente legge, nonche' le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1 gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.