Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi
Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 9
I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilita' di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati. Ad essi sara' corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158. I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.