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Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi

Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge: a) la cessazione dello stato di bisogno; b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini; c) il matrimonio per le donne profughe; d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei reduci. Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non puo' essere concesso o ripristinato.