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Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi

Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 35

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni contenute nell' art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1 , con cui i trattamenti assistenziali gia' previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1 luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.