Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi
Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 16
All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte con gli stanziamenti gia' disposti per l'assistenza ai profughi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli.