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Legge 1 marzo 1952, n. 116 · Legge 1 marzo 1952, n. 116 — Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.)

Legge 1 marzo 1952, n. 116 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Gli Enti hanno facolta' di versare in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1957 le somme corrispondenti alla maggiorazione dei contributi per la parte a loro carico per il biennio 1948-49 non pagate alla data di pubblicazione della presente legge. Sulle bimestralita' che saranno versate dopo il 31 dicembre 1953 dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del saggio dei mutui ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza. Gli Enti che intendano esercitare la suddetta facolta' dovranno avvertire l'Istituto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.