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Legge 1 marzo 1952, n. 116 · Legge 1 marzo 1952, n. 116 — Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.)

Legge 1 marzo 1952, n. 116 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1950, n. 120 , e' sostituito dal seguente: "Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da Enti locali, concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine importato accettazione del ricorso".