Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 42
TITOLO II Norme transitorie
La disposizione del precedente articolo non si applica nei confronti di coloro i quali, successivamente al licenziamento e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto una nuova assunzione alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici.