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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 42

TITOLO II Norme transitorie

In KraftAmtlicher Text

La disposizione del precedente articolo non si applica nei confronti di coloro i quali, successivamente al licenziamento e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto una nuova assunzione alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici.