Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 36
TITOLO II Norme transitorie
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al personale salariato che venga riassunto in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora il personale stesso, avendo diritto alla conservazione del posto ai sensi delle disposizioni vigenti, riprenda regolarmente lavoro entro i termini previsti dalle disposizioni medesime.