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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 3

TITOLO I. Operai permanenti e temporanei.

In KraftAmtlicher Text

La pianta organica degli operai permanenti e' numericamente fissata, per ciascuna Amministrazione, con provvedimenti legislativi. Il contingente dei salariati temporanei, compresi gli apprendisti e' determinato, in ogni esercizio finanziario e per ogni singola amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, da sottoporsi a registrazione della Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto e' fissata la percentuale, riferita al contingente medesimo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria. Ogni amministrazione ha facolta' di assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non puo' superare in nessun caso i 90 giorni.