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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 14

TITOLO I. Operai permanenti e temporanei.

In KraftAmtlicher Text

I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo. A tali salariati, ove risultino vincitori, va attribuita, in ogni caso, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie. Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella gia' in godimento anteriormente al passaggio nella categoria superiore, la differenza verra' loro conservata a titolo di assegno ad personam, utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi.