Legge 23 febbraio 1952, n. 135 Art. 4
Sulle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' sentito il parere della Commissione centrale delle ricevitorie.
Sulle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' sentito il parere della Commissione centrale delle ricevitorie.