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Legge 23 febbraio 1952, n. 108 · Legge 23 febbraio 1952, n. 108 — Contributo annuo a favore dell'istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma

Legge 23 febbraio 1952, n. 108 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata la concessione, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, dei seguenti contributi annui: lire 3.000.000 a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma; lire 600.000 quale rimborso alla "Casa internazionale" in Roma per prestazioni ed ospitalita' a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali; lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.