Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 23 febbraio 1952, n. 102 · Legge 23 febbraio 1952, n. 102 — Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacita' di copertura delle societa' autorizzate e del mercato assicurativo

Legge 23 febbraio 1952, n. 102 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni consentite nell'articolo precedente, secondo le modalita', le condizioni ed i limiti prescritti dal Comitato previsto dal citato art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 e dal successivo art. 4. Deve inoltre in ogni anno presentare ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, redatto secondo le prescrizioni del Comitato stesso. Le deliberazioni del Comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.