Legge 23 febbraio 1952, n. 101 Art. 11
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, possono essere sciolti, per gravi motivi, gli organi dell'Ente e nominato un commissario straordinario. La gestione commissariale non puo' avere durata superiore ad un anno.