Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 22 febbraio 1952, n. 115 · Legge 22 febbraio 1952, n. 115 — Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato

Legge 22 febbraio 1952, n. 115 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall' art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, e' fissato a lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza sviluppata dalle rispettive macchine.