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Legge 22 febbraio 1952, n. 115 · Legge 22 febbraio 1952, n. 115 — Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato

Legge 22 febbraio 1952, n. 115 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le tasse di ancoraggio stabilite dall' art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590 , dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636 , convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466 , dalla legge 14 marzo 1940, n. 240 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le estere equiparate, in virtu' dei trattati, alle nazionali, sono fissate come segue: A) per approdo: a) a lire 75 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta, di navi provenienti dall'estero; b) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge del lo Stato; B) per abbonamento: a) a lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero; b) a lire 55 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato.