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Legge 11 febbraio 1952, n. 75 · Legge 11 febbraio 1952, n. 75 — Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli

Legge 11 febbraio 1952, n. 75 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nell'area costituita in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5. E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.