Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 21
CAPO VII. Disposizioni finali e transitorie.
Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano ai sottufficiali ed ai militari di truppa della banda musicale del Corpo.
CAPO VII. Disposizioni finali e transitorie.
Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano ai sottufficiali ed ai militari di truppa della banda musicale del Corpo.