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Legge 18 gennaio 1952, n. 40 · Legge 18 gennaio 1952, n. 40 — Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza

Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 10

CAPO III. Del conferimento del grado di sottobrigadiere.

In KraftAmtlicher Text

Conseguono l'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere i militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole apposito corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per esami. L'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere e' dichiarata da una commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta da un colonnello, la quale procede secondo le modalita' stabilite dal regolamento.