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Legge 8 gennaio 1952, n. 6 · Legge 8 gennaio 1952, n. 6 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

Legge 8 gennaio 1952, n. 6 Art. 15

CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

In KraftAmtlicher Text

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennita' di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto. La misura dell'indennita' dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sara' determinata dal regolamento. Tutte le predette indennita' sono a carico della Cassa.