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Legge 18 dicembre 1951, n. 1514 · Legge 18 dicembre 1951, n. 1514 — Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura

Legge 18 dicembre 1951, n. 1514 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il quarto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , e' sostituito dal seguente: "La scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sara' effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro. Il bando per tali concorsi deve essere emanato entro il 31 dicembre 1951. Il personale nominato puo' essere destinato a prestare servizio, sia presso l'Amministrazione centrale, che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".