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Legge 7 dicembre 1951, n. 1559 · Legge 7 dicembre 1951, n. 1559 — Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti

Legge 7 dicembre 1951, n. 1559 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono contenere acidi minerali, metalli tossici, sostanze estranee alla loro specifica composizione e, comunque, nocive alla salute, salvo quelle tolleranze normali che, per ciascuna specie, tenuto conto dello stato di invecchiamento, corrispondono alla migliore tecnica praticata nella lavorazione e nella conservazione. ((Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanita', sentito il Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)) .